ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
pultroppo no, per come funziona il mondo italia e internet una volta divulgato cosa si farà in un futuro esplode la paura , dopodiche se viene fatto o no i risultati si ottengono ugualmente perche per paura le persone abbandonano le cattive abitudini (non tutte) , dopo le innumerevoli lamentele capita va nel dimenticatoio e spero che in questo caso sia cosi
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
Ciao ragazzi,
Zona Tolfa, 7 Ottobre 2018, un mio amico è stato fermato dai cc forestali e multato per divieto di transito.
Se la macchina è parcheggiata fanno le foto e ti mandano la multa a casa.
la strada ha una carreggiata superiore ai 2,5 m.
Sapete indicarmi, per favore, un riferimento ad un decreto specifico da cui poter prendere risposte esaurienti per poter contestare le multe...io, scusate i termini, mi sono rotto un pò il cavolo...
Pago tutto, sono in regola, mi sono fatto la jeep a marzo per poterla usare questo inverno e ora mi rompono i coglioni perchè non posso accedere alle strade a fondo naturale?
Dove sta scritto?
dove sono i cartelli?
In Toscana c'era una legge che blaterava sul divieto di transito ecc ecc...ma imponeva l'obbligo di segnaletica entro 30 gg dall'approvazione del decreto.
Il fatto è che ci vogliono tutti a casa davanti alla televisione o al centro commerciale a spendere per ingrassare lo Stato.
Un saluto
Zona Tolfa, 7 Ottobre 2018, un mio amico è stato fermato dai cc forestali e multato per divieto di transito.
Se la macchina è parcheggiata fanno le foto e ti mandano la multa a casa.
la strada ha una carreggiata superiore ai 2,5 m.
Sapete indicarmi, per favore, un riferimento ad un decreto specifico da cui poter prendere risposte esaurienti per poter contestare le multe...io, scusate i termini, mi sono rotto un pò il cavolo...
Pago tutto, sono in regola, mi sono fatto la jeep a marzo per poterla usare questo inverno e ora mi rompono i coglioni perchè non posso accedere alle strade a fondo naturale?
Dove sta scritto?
dove sono i cartelli?
In Toscana c'era una legge che blaterava sul divieto di transito ecc ecc...ma imponeva l'obbligo di segnaletica entro 30 gg dall'approvazione del decreto.
Il fatto è che ci vogliono tutti a casa davanti alla televisione o al centro commerciale a spendere per ingrassare lo Stato.
Un saluto
L'unico limite...è la nostra mente!
- erdoppietta
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
L'unico riferimento lo riporto dal sito senato.it
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 275
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Lo Stato, mediante la disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada, tutela e conserva il territorio e valorizza il patrimonio ambientale.
Art. 2.
(Definizioni di strade
a fondo naturale e di fuori strada)
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, si definisce strada a fondo naturale ogni area di uso pubblico che sia di fatto destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, quando tale area sia costituita da terreno naturale approntato per permettere la circolazione stessa o stabilmente modificatosi in dipendenza di essa, e non sia invece costituita da superfici artificiali levigate ed uniformi.
2. Le strade a fondo naturale, ai fini della presente legge, sono classificate in:
a) carrarecce o sterrate: strade a fondo naturale caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato aventi ampiezza media minima di due metri;
b) tratturi: strade di dimensioni e caratteristiche analoghe alle carrarecce, il cui tracciato sia il risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o di animali;
c) mulattiere: strade a fondo naturale aventi ampiezza media tra uno e due metri;
d) piste di esbosco e viali tagliafuoco: strade carrarecce o mulattiere a seconda delle dimensioni destinate al transito di servizio delle aree boschive;
e) sentieri: strade a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore al metro;
f) crossodromi: impianti fissi permanentemente adibiti alla circolazione di veicoli motorizzati in circuito a fondo naturale per motivi sportivi o ricreativi.
3. La larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dell’area artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media dell’area il cui fondo naturale sia stato stabilmente e naturalmente modificato dal ripetuto passaggio di pedoni, veicoli o animali. La media della larghezza va valutata in ragione di almeno cento metri di lunghezza della strada.
4. Ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita «fuori strada».
Art. 3.
(Tipologie di circolazione motorizzata
su strade a fondo naturale o fuori strada)
1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada di cui all’articolo 2, è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata come segue:
a) circolazione per ragioni di servizio è la circolazione effettuata nell’esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;
b) circolazione per ragioni di lavoro è la circolazione effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell’approntamento e nella manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;
c) circolazione effettuata per comunicazione o per l’esercizio di attività sportive o ricreative è ogni altro tipo di circolazione;
d) escursionismo motorizzato: è la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativi o sportivi;
e) trial è la circolazione motorizzata fuori strada per scopi ricreativi o sportivi;
f) cross è la circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi.
Art. 4.
(Circolazione su strade a fondo naturale)
1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale è disciplinata dal codice della strada, ove applicabile, salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Fatta salva la circolazione per ragioni di servizio e di lavoro, nonchè fatte salve le eccezioni e le deroghe previste nella presente legge, in via generale sono imposti i seguenti limiti alla circolazione dei mezzi motorizzati sulla strade a fondo naturale:
a) su carrarecce e tratturi non è ammesso il transito di veicoli il cui asse sia di lunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada o la cui massa limite calcolata ai sensi dell’articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, e successive modificazioni, sia superiore a tre tonnellate;
b) sulle mulattiere non è ammesso il transito di veicoli motorizzati diversi da ciclomotori e motocicli;
c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati, con esclusione delle moto da trial.
3. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporti alterazioni permanenti e funzionalmente rilevanti del fondo stradale. Il conducente ed il proprietario dei veicoli che dovessero provocare tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari della strada per il risarcimento del danno così procurato.
4. I veicoli circolanti devono comunque rispondere ad ogni prescrizione del codice della strada, ed in particolare la rumorosità dello scarico non può superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici devono essere omologati per la circolazione stradale.
Art. 5.
(Ulteriori limiti alla circolazione su strade
a fondo naturale)
1. Le regioni possono imporre limitazioni, anche di carattere generale, alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale site nelle seguenti aree eventualmente insistenti sul loro territorio:
a) parchi nazionali;
b) parchi regionali;
c) parchi urbani;
d) zone soggette a vincolo archeologico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già impartiti con atti aventi valore di legge regionale al momento della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti proprietari delle strade a fondo naturale possono imporre vincoli alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle stesse secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine detti enti possono:
a) limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo alle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate;
b) limitare la circolazione in determinati periodi dell’anno o in determinati giorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti impieghi alternativi delle strade in questione.
4. In ogni caso il relativo provvedimento di limitazione, di cui al comma 3, deve essere specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongano in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati.
Art. 6.
(Circolazione fuori strada)
1. La circolazione ed il parcheggio fuori strada su aree pubbliche di veicoli motorizzati è vietata, salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro o di servizio e salvo le ulteriori deroghe previste dalla presente legge.
2. La circolazione ed il parcheggio fuori strada su aree private di veicoli motorizzati è ammessa, se autorizzata dal detentore del fondo, ove dette aree non siano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico e ambientalistico istituiti con leggi regionali e zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 7.
(Deroghe ai divieti di circolazione
su strade a fondo naturale e fuori strada)
1. I comuni, e nelle zone classificate montane, le comunità montane, laddove siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono individuare, previa verifica, anche a mezzo parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato dipartimentale forestale, di compatibilità con l’equilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio secondo le vigenti norme, aree o percorsi in cui sia autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuoristrada anche oltre i limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. Le autorizzazioni concesse possono:
a) essere limitate solo ad alcune delle tipologie di strade a fondo naturale o essere condizionate secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 2, nonchè contenere specifiche regolamentazioni della circolazione, ove si ravvisino motivate esigenze di tutela delle strade, del territorio o della generale fruibilità delle aree interessate;
b) essere limitate ai soli conducenti dotati di apposita tessera autorizzativa rilasciata annualmente dal comune di competenza, dietro il pagamento di un corrispettivo non superiore alle vigenti tasse di circolazione per i veicoli così condotti, avuto riguardo alla necessità di monitorare il numero dei conducenti al fine di valutare l’impatto ambientale della circolazione motorizzata sulle aree in questione. In tale ipotesi il numero dei conducenti autorizzati può anche essere contingentato secondo apposito regolamento approvato da parte del comune di competenza.
3. Sono fatte salve le preesistenti autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuori strada.
4. Ove ammessa, la circolazione fuori strada in aree soggette a pubblico passaggio è sottoposta alle norme del codice della strada.
Art. 8.
(Procedure)
1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga all’articolo 7, gli enti indicati possono agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o loro affiliati.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata in carta libera, con copia da inoltrare a cura dell’ente territoriale ricevente al servizio per la difesa del suolo del comune territorialmente competente. L’istanza deve contenere l’individuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1:25.000, nonchè relazione descrittiva degli stessi.
3. Ove, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 2, non sia emesso provvedimento di reiezione congruamente motivato in relazione alle finalità della presente legge, l’istanza si intende automaticamente accolta.
4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimento congruamente motivato dall’ente che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse.
5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte ad un periodo sospensivo della loro efficacia di tre giorni dalla loro deliberazione, durante il quale estratto del provvedimento o dell’istanza contenente la descrizione delle strade, dei percorsi e delle aree interessati, è affisso all’albo dei comuni interessati al provvedimento.
6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico estratto delle planimetrie in cui siano riportati le strade, i percorsi e le aree interessati dai provvedimenti.
7. Ove richiesti, e salvo il caso di indisponibilità di aree idonee, le comunità montane o i comuni devono comunque provvedere entro trenta giorni all’indicazione di percorsi o aree idonei alla circolazione sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o fuoristrada.
Art. 9.
(Segnaletica)
1. Gli enti territoriali proprietari delle strade sono responsabili della segnaletica relativa ai divieti di circolazione.
2. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro affiliati possono apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare lo sviluppo delle strade a fondo naturale e delle altea aree su cui è ammessa la circolazione, previo accordo con il comune di pertinenza.
Art. 10.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore)
1. Le gare e le manifestazioni comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strade a fondo naturale o aree su cui la circolazione è ammessa, ai sensi della presente legge, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalle vigenti norme e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione previsti dalla presente legge o emanati in forza di essa.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree fuori strada soggette a divieti di circolazione)
1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo dei propri servizi per la difesa del suolo e del competente ispettorato ripartimentale forestale, possono autorizzare, non più di due volte all’anno e per un periodo non superiore a sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nell’ambito di gare o manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione in forza degli articoli 4, 5 e 6.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla stipula, da parte dei promotori della gara o della manifestazione, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
4. Il contratto di assicurazione di cui al comma 3 deve altresì coprire la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. I limiti di garanzia sono quelli previsti dalle vigenti norme.
Art. 12.
(Impianti fissi per lo svolgimento
di manifestazioni motoristiche sportive)
1. Gli impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive di nuova realizzazione non possono essere localizzati all’interno dei centri abitati e nelle aree protette come individuate all’articolo 5, comma 1.
2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preeesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti.
3. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonchè ad autorizzazione per l’esercizio dell’impianto stesso.
4. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all’esercizio da parte del comune territorialmente competente.
5. I comuni, valutati i requisiti di cui al comma 2, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto fisso previa acquisizione, per gli impianti di nuova realizzazione, di parere consultivo del servizio per la difesa del suolo della regione territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con l’impianto fisso, ed in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federazioni sportive del CONI.
6. I comuni devono annualmente verificare la permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso del loro venire meno, revocare con provvedimento congruamente motivato la concessa autorizzazione all’esercizio dell’impianto fisso.
7. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera.
Art. 13.
(Vigilanza)
1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia forestale, di polizia locale e i sindaci dei comuni.
Art. 14.
(Sanzioni)
1. Chiunque circoli con mezzi motorizzati in violazione delle disposizione di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 146, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di emissioni sonore eccedenti il limite consentito o di uso di gomme non omologate per la circolazione stradale la sanzione è raddoppiata ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. L’organizzazione e l’effettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuoristrada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni. La sanzione è raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi ed aree comunque interdette al tipo di circolazione motorizzata così realizzata.
3. Le stesse sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico cui abbiano partecipato contemporaneamente più di dodici veicoli motorizzati.
4. L’esercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunque l’acquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative connesse a tale illecito.
5. Se l’esercizio abusivo di cui al comma 4 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione è triplicata.
6. L’area su cui insiste l’impianto fisso non autorizzato può essere soggetta a sequestro.
Ma se leggete bene è un disegno di legge e basta...e nell' art. 9 cita l'obbligo di segnaletica a cura del proprietario (comune).
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 275
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Lo Stato, mediante la disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada, tutela e conserva il territorio e valorizza il patrimonio ambientale.
Art. 2.
(Definizioni di strade
a fondo naturale e di fuori strada)
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, si definisce strada a fondo naturale ogni area di uso pubblico che sia di fatto destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, quando tale area sia costituita da terreno naturale approntato per permettere la circolazione stessa o stabilmente modificatosi in dipendenza di essa, e non sia invece costituita da superfici artificiali levigate ed uniformi.
2. Le strade a fondo naturale, ai fini della presente legge, sono classificate in:
a) carrarecce o sterrate: strade a fondo naturale caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato aventi ampiezza media minima di due metri;
b) tratturi: strade di dimensioni e caratteristiche analoghe alle carrarecce, il cui tracciato sia il risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o di animali;
c) mulattiere: strade a fondo naturale aventi ampiezza media tra uno e due metri;
d) piste di esbosco e viali tagliafuoco: strade carrarecce o mulattiere a seconda delle dimensioni destinate al transito di servizio delle aree boschive;
e) sentieri: strade a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore al metro;
f) crossodromi: impianti fissi permanentemente adibiti alla circolazione di veicoli motorizzati in circuito a fondo naturale per motivi sportivi o ricreativi.
3. La larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dell’area artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media dell’area il cui fondo naturale sia stato stabilmente e naturalmente modificato dal ripetuto passaggio di pedoni, veicoli o animali. La media della larghezza va valutata in ragione di almeno cento metri di lunghezza della strada.
4. Ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita «fuori strada».
Art. 3.
(Tipologie di circolazione motorizzata
su strade a fondo naturale o fuori strada)
1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada di cui all’articolo 2, è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata come segue:
a) circolazione per ragioni di servizio è la circolazione effettuata nell’esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;
b) circolazione per ragioni di lavoro è la circolazione effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell’approntamento e nella manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;
c) circolazione effettuata per comunicazione o per l’esercizio di attività sportive o ricreative è ogni altro tipo di circolazione;
d) escursionismo motorizzato: è la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativi o sportivi;
e) trial è la circolazione motorizzata fuori strada per scopi ricreativi o sportivi;
f) cross è la circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi.
Art. 4.
(Circolazione su strade a fondo naturale)
1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale è disciplinata dal codice della strada, ove applicabile, salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Fatta salva la circolazione per ragioni di servizio e di lavoro, nonchè fatte salve le eccezioni e le deroghe previste nella presente legge, in via generale sono imposti i seguenti limiti alla circolazione dei mezzi motorizzati sulla strade a fondo naturale:
a) su carrarecce e tratturi non è ammesso il transito di veicoli il cui asse sia di lunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada o la cui massa limite calcolata ai sensi dell’articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, e successive modificazioni, sia superiore a tre tonnellate;
b) sulle mulattiere non è ammesso il transito di veicoli motorizzati diversi da ciclomotori e motocicli;
c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati, con esclusione delle moto da trial.
3. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporti alterazioni permanenti e funzionalmente rilevanti del fondo stradale. Il conducente ed il proprietario dei veicoli che dovessero provocare tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari della strada per il risarcimento del danno così procurato.
4. I veicoli circolanti devono comunque rispondere ad ogni prescrizione del codice della strada, ed in particolare la rumorosità dello scarico non può superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici devono essere omologati per la circolazione stradale.
Art. 5.
(Ulteriori limiti alla circolazione su strade
a fondo naturale)
1. Le regioni possono imporre limitazioni, anche di carattere generale, alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale site nelle seguenti aree eventualmente insistenti sul loro territorio:
a) parchi nazionali;
b) parchi regionali;
c) parchi urbani;
d) zone soggette a vincolo archeologico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già impartiti con atti aventi valore di legge regionale al momento della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti proprietari delle strade a fondo naturale possono imporre vincoli alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle stesse secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine detti enti possono:
a) limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo alle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate;
b) limitare la circolazione in determinati periodi dell’anno o in determinati giorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti impieghi alternativi delle strade in questione.
4. In ogni caso il relativo provvedimento di limitazione, di cui al comma 3, deve essere specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongano in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati.
Art. 6.
(Circolazione fuori strada)
1. La circolazione ed il parcheggio fuori strada su aree pubbliche di veicoli motorizzati è vietata, salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro o di servizio e salvo le ulteriori deroghe previste dalla presente legge.
2. La circolazione ed il parcheggio fuori strada su aree private di veicoli motorizzati è ammessa, se autorizzata dal detentore del fondo, ove dette aree non siano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico e ambientalistico istituiti con leggi regionali e zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 7.
(Deroghe ai divieti di circolazione
su strade a fondo naturale e fuori strada)
1. I comuni, e nelle zone classificate montane, le comunità montane, laddove siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono individuare, previa verifica, anche a mezzo parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato dipartimentale forestale, di compatibilità con l’equilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio secondo le vigenti norme, aree o percorsi in cui sia autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuoristrada anche oltre i limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. Le autorizzazioni concesse possono:
a) essere limitate solo ad alcune delle tipologie di strade a fondo naturale o essere condizionate secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 2, nonchè contenere specifiche regolamentazioni della circolazione, ove si ravvisino motivate esigenze di tutela delle strade, del territorio o della generale fruibilità delle aree interessate;
b) essere limitate ai soli conducenti dotati di apposita tessera autorizzativa rilasciata annualmente dal comune di competenza, dietro il pagamento di un corrispettivo non superiore alle vigenti tasse di circolazione per i veicoli così condotti, avuto riguardo alla necessità di monitorare il numero dei conducenti al fine di valutare l’impatto ambientale della circolazione motorizzata sulle aree in questione. In tale ipotesi il numero dei conducenti autorizzati può anche essere contingentato secondo apposito regolamento approvato da parte del comune di competenza.
3. Sono fatte salve le preesistenti autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuori strada.
4. Ove ammessa, la circolazione fuori strada in aree soggette a pubblico passaggio è sottoposta alle norme del codice della strada.
Art. 8.
(Procedure)
1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga all’articolo 7, gli enti indicati possono agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o loro affiliati.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata in carta libera, con copia da inoltrare a cura dell’ente territoriale ricevente al servizio per la difesa del suolo del comune territorialmente competente. L’istanza deve contenere l’individuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1:25.000, nonchè relazione descrittiva degli stessi.
3. Ove, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 2, non sia emesso provvedimento di reiezione congruamente motivato in relazione alle finalità della presente legge, l’istanza si intende automaticamente accolta.
4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimento congruamente motivato dall’ente che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse.
5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte ad un periodo sospensivo della loro efficacia di tre giorni dalla loro deliberazione, durante il quale estratto del provvedimento o dell’istanza contenente la descrizione delle strade, dei percorsi e delle aree interessati, è affisso all’albo dei comuni interessati al provvedimento.
6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico estratto delle planimetrie in cui siano riportati le strade, i percorsi e le aree interessati dai provvedimenti.
7. Ove richiesti, e salvo il caso di indisponibilità di aree idonee, le comunità montane o i comuni devono comunque provvedere entro trenta giorni all’indicazione di percorsi o aree idonei alla circolazione sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o fuoristrada.
Art. 9.
(Segnaletica)
1. Gli enti territoriali proprietari delle strade sono responsabili della segnaletica relativa ai divieti di circolazione.
2. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro affiliati possono apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare lo sviluppo delle strade a fondo naturale e delle altea aree su cui è ammessa la circolazione, previo accordo con il comune di pertinenza.
Art. 10.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore)
1. Le gare e le manifestazioni comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strade a fondo naturale o aree su cui la circolazione è ammessa, ai sensi della presente legge, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalle vigenti norme e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione previsti dalla presente legge o emanati in forza di essa.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree fuori strada soggette a divieti di circolazione)
1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo dei propri servizi per la difesa del suolo e del competente ispettorato ripartimentale forestale, possono autorizzare, non più di due volte all’anno e per un periodo non superiore a sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nell’ambito di gare o manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione in forza degli articoli 4, 5 e 6.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla stipula, da parte dei promotori della gara o della manifestazione, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
4. Il contratto di assicurazione di cui al comma 3 deve altresì coprire la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. I limiti di garanzia sono quelli previsti dalle vigenti norme.
Art. 12.
(Impianti fissi per lo svolgimento
di manifestazioni motoristiche sportive)
1. Gli impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive di nuova realizzazione non possono essere localizzati all’interno dei centri abitati e nelle aree protette come individuate all’articolo 5, comma 1.
2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preeesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti.
3. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonchè ad autorizzazione per l’esercizio dell’impianto stesso.
4. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all’esercizio da parte del comune territorialmente competente.
5. I comuni, valutati i requisiti di cui al comma 2, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto fisso previa acquisizione, per gli impianti di nuova realizzazione, di parere consultivo del servizio per la difesa del suolo della regione territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con l’impianto fisso, ed in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federazioni sportive del CONI.
6. I comuni devono annualmente verificare la permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso del loro venire meno, revocare con provvedimento congruamente motivato la concessa autorizzazione all’esercizio dell’impianto fisso.
7. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera.
Art. 13.
(Vigilanza)
1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia forestale, di polizia locale e i sindaci dei comuni.
Art. 14.
(Sanzioni)
1. Chiunque circoli con mezzi motorizzati in violazione delle disposizione di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 146, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di emissioni sonore eccedenti il limite consentito o di uso di gomme non omologate per la circolazione stradale la sanzione è raddoppiata ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. L’organizzazione e l’effettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuoristrada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni. La sanzione è raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi ed aree comunque interdette al tipo di circolazione motorizzata così realizzata.
3. Le stesse sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico cui abbiano partecipato contemporaneamente più di dodici veicoli motorizzati.
4. L’esercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunque l’acquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative connesse a tale illecito.
5. Se l’esercizio abusivo di cui al comma 4 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione è triplicata.
6. L’area su cui insiste l’impianto fisso non autorizzato può essere soggetta a sequestro.
Ma se leggete bene è un disegno di legge e basta...e nell' art. 9 cita l'obbligo di segnaletica a cura del proprietario (comune).
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- enjoyash
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
Anche io sapevo che questo disegno di legge è rimasto tale, e non è più stato approvato dal parlamento. Dunque a livello nazionale il divieto non esiste. Esistono per divieti a livello Regionale.
Per esempio in Veneto è vietata la circolazione di mezzi a motore sulle strade silvopastorali e aree assimilate individuate dalle Province e Comunità Montane (A meno che non ci sia un Parco, allora lì è vietato per definizione tutto, tipo Parco Colli Euganei), e dev'esserci il cartello su ciascuna di esse
Senza cartello la multa è contestabile a mio avviso.
In Toscana invece la legge n. 48/1994 dispone direttamente il divieto di circolazione in determinate aree (aree vincolate, parchi, aree protette, aree a rischio idrogeologico), senza previa individuazione specifica da parte di Province o altri enti; obbliga però le Province a mettere i cartelli di divieto sulle strade di accesso lungo i perimetri di tali aree...per cui se ti trovi dentro a un area soggetta a divieto, il cartello non lo trovi, perché sei già dentro al perimetro. Io almeno la interpreto così.
Per esempio in Veneto è vietata la circolazione di mezzi a motore sulle strade silvopastorali e aree assimilate individuate dalle Province e Comunità Montane (A meno che non ci sia un Parco, allora lì è vietato per definizione tutto, tipo Parco Colli Euganei), e dev'esserci il cartello su ciascuna di esse
Senza cartello la multa è contestabile a mio avviso.
In Toscana invece la legge n. 48/1994 dispone direttamente il divieto di circolazione in determinate aree (aree vincolate, parchi, aree protette, aree a rischio idrogeologico), senza previa individuazione specifica da parte di Province o altri enti; obbliga però le Province a mettere i cartelli di divieto sulle strade di accesso lungo i perimetri di tali aree...per cui se ti trovi dentro a un area soggetta a divieto, il cartello non lo trovi, perché sei già dentro al perimetro. Io almeno la interpreto così.
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
Ragazzi la legge regionale per il Lazio di riferimento è la 29/87 me lo ha riferito cortesemente l'Anuu dopo una mia mail.
Dopo averla letta rimane comunque in me il dubbio che ognuno degli organi preposti al controllo faccia come vuole...tanto su 10 multe forse 1 persona sola le contesta...il prossimo passo è stampare la legge, evidenziare la parte rispettiva alla segnaltica e svolantinarla in giro per i pasei limitrofi alle zone in questione oltre che attaccare fogli sulle zone di accesso e indicare le modalità di contestazione della violazione.
https://gdp.giustizia.it/index.php?menu ... icorso_osa#
Dal link sopra è possibile aprire una "Pre-iscrizione ricorso in Opposizione a Sanzione Amministrativa" presso il giudice di pace per poter presentare domanda di contestazione della multa...
Ora....una multa di divieto di transito va da 84 a 335 euro (mi pare) e nel caso di un ricorso non accettato, noi poveracci siamo tenuti a pagare il doppio della somma del verbale...oltre al danno pure la beffa!...se pagata entro 5 giorni si paga il 30% in meno...insomma se questa cosa la fa uno solo non ha nessun potere d'impatto...il fatto è che dovrebbero farlo tutti! Questa storia deve finire che noi siamo tenuti a rispettare le regole di cui lo Stato\comune dà per scontato che le sue dimenticanze\inadempienze (non tabellare ad esempio) siano la nostra ignoranza che la legge non tollera...e le stesse associazioni (nel mio caso venatorie) potrebbero fornire un supporto legale a queste sanzioni in maniera che anche il comune faccia la sua parte (magari tabellando).
Un saluto amici
Dopo averla letta rimane comunque in me il dubbio che ognuno degli organi preposti al controllo faccia come vuole...tanto su 10 multe forse 1 persona sola le contesta...il prossimo passo è stampare la legge, evidenziare la parte rispettiva alla segnaltica e svolantinarla in giro per i pasei limitrofi alle zone in questione oltre che attaccare fogli sulle zone di accesso e indicare le modalità di contestazione della violazione.
https://gdp.giustizia.it/index.php?menu ... icorso_osa#
Dal link sopra è possibile aprire una "Pre-iscrizione ricorso in Opposizione a Sanzione Amministrativa" presso il giudice di pace per poter presentare domanda di contestazione della multa...
Ora....una multa di divieto di transito va da 84 a 335 euro (mi pare) e nel caso di un ricorso non accettato, noi poveracci siamo tenuti a pagare il doppio della somma del verbale...oltre al danno pure la beffa!...se pagata entro 5 giorni si paga il 30% in meno...insomma se questa cosa la fa uno solo non ha nessun potere d'impatto...il fatto è che dovrebbero farlo tutti! Questa storia deve finire che noi siamo tenuti a rispettare le regole di cui lo Stato\comune dà per scontato che le sue dimenticanze\inadempienze (non tabellare ad esempio) siano la nostra ignoranza che la legge non tollera...e le stesse associazioni (nel mio caso venatorie) potrebbero fornire un supporto legale a queste sanzioni in maniera che anche il comune faccia la sua parte (magari tabellando).
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
ciao, il ricorso in mancanza di segnaletica ci sta tutto.
Se si perde il ricorso la multa raddoppia solo se si fa ricorso al Prefetto. In caso di ricorso al Giudice di Pace, la sanzione rimane uguale, però si deve pagare il contributo unificato all'atto del deposito del ricorso (43 euro), somma che poi viene persa (per il ricorso al prefetto non è previsto tale costo)...senza contare che bisogna poi recarsi in udienza (quindi viaggio, a volte anche di centinaia di km se si è presa la multa in vacanza, perdita di una mattinata ecc. ), mentre per il ricorso al Prefetto è solo facoltativa l'udienza.
La sanzione però non è quella prevista per divieto di transito del C.d.s., ma quella prevista nelle varie leggi regionali.
Per esempio per il Veneto è prevista una sanzione di 100 euro.
Non è neanche applicabile la decurtazione del 30%, se pagata nei 5 giorni, perché non è una violazione del C.d.s., (lo "sconto" è previsto nell'art. 202 del C.d.s. per le sanzioni di cui al C.d.s.), ma una violazione amministrativa "comune" (legge 689/1981).
Anche perché le strade silvopastorali non sono regolate dal C.d.s. che prevede solo i sentieri (o mulattiere-tratturi - art. 3 n. 48) li definisce come strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. ), mentre le strade di cui a queste leggi regionali sono anche di altro tipo...la L.R. Veneto le definisce così:
"Sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
Sono assimilate alle strade silvopastorali:
le piste forestali
le piste di esbosco
i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria
i sentieri e le mulattiere
i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita
i prati, i pratipascoli e i boschi.
Le strade adibite al pubblico transito e le strade a servizio delle abitazioni sono escluse dall'applicazione della LR 14/92."
Quindi c'è solo per i sentieri e mulattiere la coincidenza con il C.d.s. (infatti poi la L.R. Veneto lo specifica).
Poi, sempre parlando di Regione Veneto, non tutte le strade silvopastorali o assimilate sono vietate, ma solo quelle che indicate in un elenco dalle Province o Comunità Montane. Trovare questi elenchi on line è difficile, non tutti si trovano...
Per darvi un'idea ho trovato l'elenco dell'altopiano di Asiago ( qui: http://www.reggenza.com/ae00860/zf/inde ... idtesto/91 ) o meglio GLI elenchi, perché ogni Comune fa il suo elenco...per essere sicuro uno dovrebbe stamparsi tutti gli elenchi di tutti i comuni che penserà di attraversare e portarseli in auto per capire se un certo tratto di strada silvopastorale è vietato o meno: un po' assurdo, anche perché non è facile abbinare la strada elencata alla strada che si sta facendo, se non si è residenti del posto.
Per questo la segnaletica dovrebbe essere precisa e sempre presente, se no è veramente un terno al lotto.
Gli unici certi di non infrangere mai queste leggi regionali e i divieti sono coloro che hanno il tagliandino disabili (o perché disabili loro stessi o perché a bordo trasportano un disabile), in quanto i disabili in possesso di tagliando sono esentati per legge (nazionale, quindi gerarchicamente superiore a quelle regionali, ma la L.R. Veneto lo prevede espressamente) dal divieto di circolazione in queste strade (e in strade soggette a ZTL, per esempio).
Se si perde il ricorso la multa raddoppia solo se si fa ricorso al Prefetto. In caso di ricorso al Giudice di Pace, la sanzione rimane uguale, però si deve pagare il contributo unificato all'atto del deposito del ricorso (43 euro), somma che poi viene persa (per il ricorso al prefetto non è previsto tale costo)...senza contare che bisogna poi recarsi in udienza (quindi viaggio, a volte anche di centinaia di km se si è presa la multa in vacanza, perdita di una mattinata ecc. ), mentre per il ricorso al Prefetto è solo facoltativa l'udienza.
La sanzione però non è quella prevista per divieto di transito del C.d.s., ma quella prevista nelle varie leggi regionali.
Per esempio per il Veneto è prevista una sanzione di 100 euro.
Non è neanche applicabile la decurtazione del 30%, se pagata nei 5 giorni, perché non è una violazione del C.d.s., (lo "sconto" è previsto nell'art. 202 del C.d.s. per le sanzioni di cui al C.d.s.), ma una violazione amministrativa "comune" (legge 689/1981).
Anche perché le strade silvopastorali non sono regolate dal C.d.s. che prevede solo i sentieri (o mulattiere-tratturi - art. 3 n. 48) li definisce come strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. ), mentre le strade di cui a queste leggi regionali sono anche di altro tipo...la L.R. Veneto le definisce così:
"Sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
Sono assimilate alle strade silvopastorali:
le piste forestali
le piste di esbosco
i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria
i sentieri e le mulattiere
i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita
i prati, i pratipascoli e i boschi.
Le strade adibite al pubblico transito e le strade a servizio delle abitazioni sono escluse dall'applicazione della LR 14/92."
Quindi c'è solo per i sentieri e mulattiere la coincidenza con il C.d.s. (infatti poi la L.R. Veneto lo specifica).
Poi, sempre parlando di Regione Veneto, non tutte le strade silvopastorali o assimilate sono vietate, ma solo quelle che indicate in un elenco dalle Province o Comunità Montane. Trovare questi elenchi on line è difficile, non tutti si trovano...
Per darvi un'idea ho trovato l'elenco dell'altopiano di Asiago ( qui: http://www.reggenza.com/ae00860/zf/inde ... idtesto/91 ) o meglio GLI elenchi, perché ogni Comune fa il suo elenco...per essere sicuro uno dovrebbe stamparsi tutti gli elenchi di tutti i comuni che penserà di attraversare e portarseli in auto per capire se un certo tratto di strada silvopastorale è vietato o meno: un po' assurdo, anche perché non è facile abbinare la strada elencata alla strada che si sta facendo, se non si è residenti del posto.
Per questo la segnaletica dovrebbe essere precisa e sempre presente, se no è veramente un terno al lotto.
Gli unici certi di non infrangere mai queste leggi regionali e i divieti sono coloro che hanno il tagliandino disabili (o perché disabili loro stessi o perché a bordo trasportano un disabile), in quanto i disabili in possesso di tagliando sono esentati per legge (nazionale, quindi gerarchicamente superiore a quelle regionali, ma la L.R. Veneto lo prevede espressamente) dal divieto di circolazione in queste strade (e in strade soggette a ZTL, per esempio).
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
insomma enjoyash il weekend meglio andare per centri commerciali...
e per i mezzi senza immatricolazione ne targhe?
tipo le moto da cross senza targhe?
che potrebbero fare?
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
nulla, ti diconio bravo e fanno la ola hehehe
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
senza targa non puoi girare da nessuna parte, neanche su mulattiere e sentieri, che sono comunque strade pubbliche (a parte i tratti che ricadono in proprietà privata).erdoppietta ha scritto:insomma enjoyash il weekend meglio andare per centri commerciali...
e per i mezzi senza immatricolazione ne targhe?
tipo le moto da cross senza targhe?
che potrebbero fare?
Ah comunque il Veneto sta facendo una riforma della sua legge regionale in materia, palesemente favorevole ai cacciatori e penalizzante addirittura per i ciclisti, che non si capisce che danno facciano...
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Re: ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE! futuro nero per chi vive la natura
io mi sono stampato la legge 29/87 e messa nel cassettino , con la speranza di essere fermato da qualcuno più ignorante di me in materia e dissuaderlo senza ricorrere alla contestazione