Luci accese anche di giorno... vediamoci chiaro
Inviato: 27/02/2014, 17:43
Spesso si fà confusione sul dove e quando siano obbligatorie le luci accese.
Per non sbagliare, molti tengono le luci accesse ovunque ed a qualsiasi ora.
In effetti non è proprio sbagliato e oltre ad essere più visibili, sicuramente non rischiate una multa.
Ma per l'esattezza l'obbligo delle luci sempre accese è applicato ai soli motociclisti.
Mentre per le autovetture, l'obbligo delle luci durante il giorno, scatta soltanto sulle strade extraurbane, ovvero al di fuori dei centri abitati.
Riporto un articolo della polizia stradale, che ne fà chiarezza a questo link
Questo:
Per non sbagliare, molti tengono le luci accesse ovunque ed a qualsiasi ora.
In effetti non è proprio sbagliato e oltre ad essere più visibili, sicuramente non rischiate una multa.
Ma per l'esattezza l'obbligo delle luci sempre accese è applicato ai soli motociclisti.
Mentre per le autovetture, l'obbligo delle luci durante il giorno, scatta soltanto sulle strade extraurbane, ovvero al di fuori dei centri abitati.
Riporto un articolo della polizia stradale, che ne fà chiarezza a questo link
A questo link invece trovate l'art.152 C.d.S.[Domanda n.2076]
Vorrei sapere su quali strade vige l'obbligo di tenere accesi i fari anche di giorno.
L'art.152 C.d.S. impone l'obbligo di tenere accesi i dispositivi di illuminazione (luce di posizione, proiettore anabbagliante, luce della targa, luci di ingombro, ove prescritte) a tutti gli autoveicoli durante la circolazione di giorno sulle strade extraurbane, cioè fuori dei centri abitati. Motociclisti e ciclomotoristi hanno invece l'obbligo di tenere sempre acceso il sistema di illuminazione, anche nel centro abitato. La sanzione è di € 38,00, che non si applica se si tengono accesi i dispositivi di illuminazione fuori dei casi in cui questo comportamento è obbligatorio.
Questo:
In caso di multa è prevista anche la decurtazione di 1 punto dalla patente (2 punti per i neopatentati)Art. 152. * Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 .