Bull bar

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metallo
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Bull bar

Messaggio da metallo »

Ciao a tutti,
stavo cazzeggiano su internt e ho trovato il bull bar per la nuova Vitara, diversi modelli già omologati e anche le minigonne. :sbav:
la mia domanda è : si può montare senza problemi o si deve poi andare alla omologazione per appovae e trascirevere sul libretto che è montao il para vacche?
qalcuno mi può delucidazioni?

Garzie


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emi.f74
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Re: Bull bar

Messaggio da emi.f74 »

Riporto stralci articolo in merito bull bar in generale :

In questi ultimi quindici anni i bull bar hanno da sempre rappresentato la più problematica tipologia di accessori per fuoristrada; infatti non esiste una specifica disciplina normativa idonea a regolarizzare il loro montaggio sui predetti autoveicoli.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con circolare prot. nr. 552/4315/CG del 30 aprile 1999 il cui oggetto è “Applicazione di paraurti supplementari” ha disposto che “L’applicazione di paraurti supplementari non è modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli elencate all’articolo 227, appendice V, del regolamento, comportanti l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 78 del Codice della Strada. Trattasi di mero accessorio, funzionalmente non riconducibile a protezione antincastro: posteriore (Direttiva n. 79/490/CEE e seguenti) o anteriore (Regolamento n. 93)”.
Successivamente, a seguito di quesiti e perplessità posti in essere circa la regolarità del montaggio dei bull bars, nonché per particolari incidenti stradali che hanno testimoniato la gravità lesiva fisica prodotta dall’impatto frontale contro gli stessi, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con circolare prot. nr. 1410/4300/CG (C1) – Mot B085 del 14 dicembre 1999 il cui oggetto è “Applicazione, su veicoli, di paraurti non originali” ha disposto che “……..omissis…… Stante però la maggior diffusione di tali accessori, costituiti da paraurti rinforzati, spesso provvisti di argano motore munito di gancio, si ritiene ora opportuno di definire più puntualmente la questione, anche per unicità di procedura. Come è noto, le caratteristiche tecniche di un veicolo nella sua interezza, così come progettate e realizzate dalla Casa costruttrice, sono individuate tutte in sede di omologazione, nel rispetto di numerose direttive comunitarie. In particolare il paraurti anteriore interviene nella verifica di rispondenza del veicolo a numerose direttive parziali CE quali: la massa e la sua ripartizione tra gli assi, le dimensioni di ingombro, i sistemi di sicurezza passiva, il campo di visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, le sporgenze esterne. Sulla base di quanto precede, pertanto, paraurti in sostituzione o in aggiunta a quelli originali non sono consentiti, tranne il caso in cui gli stessi non siano stati previsti come opzionali in sede di omologazione. Solo in tale caso, infatti, risulta garantita la conformità del veicolo alle direttive comunitarie precitate. A richiesta dell’utenza, e previa visita e prova, potrà essere annotato sulla carta di circolazione l’avvenuto montaggio dei paraurti in alternativa, previsto in sede di omologazione. Le relative richieste dovranno essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dal Costruttore del veicolo o da un’officina dal medesimo autorizzata, individuante l’omologazione di riferimento del veicolo allestito sin dall’origine con pararti rinforzato e recante il disegno del paraurti. Le carte di circolazione, se ritirate dalle Autorità preposte alla sicurezza della circolazione stradale ed inviate agli Uffici Provinciali M.C.T.C., saranno perciò restituite:

previa visita di aggiornamento, ove consentita in base a quanto sopra indicato;
ovvero, a seguito di esito favorevole di revisione straordinaria, previo accertamento del ripristino del veicolo alle condizioni originali”.

“………omissis…… Le presenti disposizioni annullano qualsiasi altra precedentemente comunicazione in contrasto”.

Per quanto rappresentato in questa circolare, le Forze di Polizia hanno iniziato un adeguato controllo applicando l’articolo 78 del Codice della Strada laddove non vi era la trascrizione del Bull Barr sulla carta di circolazione del veicolo.

Premesso ciò, una ditta (si omette il nome) fornitrice di accessori per veicoli, tra cui i bull bars, sentendosi danneggiata dal provvedimento restrittivo emesso dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ricorreva al TAR del Lazio con esito negativo, ma rivolgendosi al Consiglio di Stato ha visto accolto favorevolmente il ricorso con sentenza nr. 11208/2001 del 17 dicembre 2001 che sembra aver annullato gli effetti della circolare nr. 1410/4300/CG (C1) – Mot B085 del 14 dicembre 1999 e ripristinando la validità della circolare nr. 552/4315/CG del 30 aprile 1999 (non è chiaro se la sentenza del Consiglio di Stato abbia sospeso l’efficacia della circolare nr. 1410/4300/CG (C1) – Mot B085 del 14 dicembre 1999).

Purtroppo, dopo anni, non essendo ancora stato fatto chiarezza per quanto riguarda la regolarità della trascrizione sulla carta di circolazione per chi monta un bull bar, si continua ancora oggi ad applicare o meno l’articolo 78 del Codice della Strada con sanzione amministrativa da € 357,00 ed il ritiro della carta di circolazione per l’aggiornamento (ancora una volta si opera su due profili normativi diversi).

Attualmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto 25 marzo 2004 ha provveduto al “Recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio”; infatti la finalità da perseguire sarà quella di ridurre il numero delle vittime da incidenti stradali, stabilendo nuove prescrizioni relative ai parametri di costruzione dei paraurti anteriori degli autoveicoli.

Il Comitato economico e sociale europeo (Bruxelles, 31 marzo 2004) in merito all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore ha espresso un parere favorevole con considerazioni di notevole rilievo; infatti, prima di tutto a rammentato che “in questo tipo di collisione le lesioni hanno due origini: quelle che derivano dall’impatto “primario” del pedone o ciclista contro la parte frontale del veicolo e quelle che originano dall’impatto “secondario” con la sede stradale verso cui è spesso proiettato il pedone. Va in ogni caso rilevato che è illusorio sperare di proteggere il pedone se l’impatto primario avviene ad una velocità superiore a 40 km/h. E’ possibile per contro ridurre le conseguenze dell’impatto primario sotto a tale velocità, e quindi nel convulso traffico urbano dove avviene quasi la metà degli incidenti”.

Inoltre è stato rappresentato che “La proposta di modifica della direttiva 70/156/CEE, vale a dire l’atto che rappresenta la base dell’omologazione dei veicoli e loro rimorchi in quanto ne disciplina e uniforma le procedure, prende spunto dall’impegno assunto nel 2001 dalle Associazioni dei costruttori di automobili europei, giapponesi e coreani (rispettivamente ACEA, JAMA e KAMA) a non installare, a partire dal 1° gennaio 2002, paraurti tubolari rigidi (detti anche “rigid bull bars”, normalmente in acciaio) come equipaggiamento originale delle nuove autovetture e a non venderli come accessori nella propria rete commerciale. Va tuttavia ricordato che tali apparati sono stati concepiti all’origine per garantire una maggiore sicurezza ad automezzi utilizzati da professionisti (agricoltori, forestali, ecc.) in zone ostili e/o in presenza di animali” (La proposta è intesa a dettare le norme tecnico-costruttive dei sistemi di protezione frontale “paraurti tubolari” per i veicoli M1 e N1, vale a dire per le autovetture e per i veicoli trasporto merci di massa totale autorizzata fino a 3,5 tonnellate: essa costituisce dunque una delle direttive particolari previste nell’ambito della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156. La proposta si collega inoltre alla direttiva 2003/102/CE del 17 novembre 2003 relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con un veicolo a motore. La sua presentazione è stata in particolare resa necessaria dal fatto che quest’ultima direttiva non prevedeva norme specifiche per i sistemi di protezione frontale “ossia i paraurti tubolari”, o “bull bars”).

Alla luce di quanto esposto, nelle osservazioni generali, il Comitato economico e sociale europeo ha esternato perplessità circa la pericolosità dei sistemi di protezione frontali rigidi adducendo le seguenti considerazioni:

a) i bull bars vanno considerati, ai fini della sicurezza del pedone, alla stessa stregua degli altri componenti della parte anteriore del veicolo (paraurti, cofano, ecc.),

b) le prove devono essere realizzate accoppiando i bull bars al veicolo o ad un suo simulacro per essere certi che ogni bull bars sia poi effettivamente montato sul veicolo per il quale è testato (o integrato in esso o aggiunto a posteriori, rispetto le prescrizioni di montaggio). La sicurezza di un sistema di protezione frontale dipende, infatti, dal metodo con cui esso è montato sul veicolo e dallo spazio esistente tra il sistema stesso e la carrozzeria,

c) da ciò deriva la necessità di adottare le prove d’urto già in vigore, che riguardano l’intera parte anteriore del veicolo (la direttiva 2003/102/CE aveva stabilito i test “prove d’urto” per le superfici frontali “che comprendono i sistemi di protezione frontale” che i veicoli devono superare per ottenere l’omologazione.
Da grandi gomme derivano grandi responsabilità :okk:
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Peder
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Re: Bull bar

Messaggio da Peder »

Ciao, scusa ma le minigonne per la vitara dove le hai trovate?
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